di Marilù Mastrogiovanni
Sergio Blasi, consigliere regionale del PD, ha presentato la proposta per la modifica della legge regionale numero 41 del 2014. La sua proposta (CLICCA QUI) è stata approvata in Commissione agricoltura qualche giorno fa e ora passerà in Consiglio regionale.
Una proposta che, nonostante sia stata presentata (ne sono sicura) con le migliori intenzioni, in verità non impedisce le speculazioni, anzi le agevola.
Ecco perché:
1) La proposta modifica il primo emendamento, eliminando la frase “solo per gli alberi monumentali”. E’ una correzione importante. Infatti appena fu approvata la legge 41 del 2014 denunciammo la gabola (CLICCA QUI), fatta per agevolare l’espianto degli uliveti e la successiva edificazione, piuttosto che impedirla.
Quindi, eliminare la frase “solo per gli ulivi monumentali” che, da censimento regionale, sono 300.059 su 60 milioni, significa impedire che su tutti i terreni, non solo su quelli dove c’erano ulivi monumentali, si edifichi per 15 anni.
Bene, direte voi.
Certo, ma sarà davvero così?
2) L’emendamento proposto da Sergio Blasi (nella foto) fa riferimento al divieto di edificare per 15 anni sui terreni dove c’erano uliveti espiantati a causa della xylella fastidiosa.
Bene. Ma se sono espiantati a causa del “Co.di.ro”, cioè la sindrome da disseccamento rapido che comprende diverse patologie, e anche, ma non solo e non necessariamente, la xylella fastidiosa? Si può edificare prima dei 15 anni?
Non è certo, sembra troppo semplicistico, ma un bravo avvocato s’attaccherebbe a questo per chiedere la non applicazione della legge.
Mi spiego: sappiamo che non è provato, non ancora, che la xylella secchi gli ulivi. Non si sa perché stiano seccando. S’è data una spiegazione generica e onnicomprensiva: disseccamento rapido, mettendoci dentro tutto, anche la xylella.
L’intera provincia di Lecce è dichiarata zona infetta e, nel papocchio di norme che è stato messo su, si è avuto l‘effetto che se prima l’espianto era obbligatorio, ora è volontario. Con i rimborsi anche per le spese sostenute per l’espianto degli alberi. E l’espianto è volontario perché la provincia di Lecce è affetta da xylella e “Co.di.ro”. E per questo si possono espiantare gli ulivi.
Dunque: il perito agrario che certificherà il disseccamento, dichiarerà che l’ulivo mostra i segni “inequivocabili del Co.di.ro” e il proprietario chiederà, ottenendola, la modifica del piano regolatore.
Fanta-cavilli?
Secondo l’avvocato Giovanni Pesce, a cui abbiamo chiesto un parere, quest’emendamento si presta a questo e ad altri appigli, rendendo possibile l’edificazione.
3) L’emendamento di Blasi cita la decisione di esecuzione della Ue numero 2014/87, dicendo che non si può costruire sui terreni i cui ulivi siano stati sradicati per la xylella in base alla decisione 2014/87. E se non sono sradicati in ottemperanza a quella decisione ma per un’altra e se non sono sradicati per la xylella ma per il Co.di.ro, si può costruire?
Sembrerebbe di sì.
Infatti nessun ulivo sarà mai sradicato in ottemperanza alla decisione 2014/87 semplicemente perché è superata dalla nuova decisione del 18 maggio 2015, recepita dal decreto ministeriale del 19 giugno 2015 a sua volta reso esecutivo dal Piano Silletti bis.
Il piano Silletti bis, nella normativa di riferimento, cita la decisione Ue del 18 maggio e il decreto ministeriale del 19 giugno, in base ai quali vengono sradicati gli ulivi.
Tutto chiaro?
No?
Mi spiego: la decisione 2014/87, citata nell’emendamento di Blasi, non impone alcuno sradicamento, ma aggiorna la lista delle piante sensibili a xylella.
Inoltre, gli ulivi vengono sradicati in ottemperanza ad una decisione diversa dalla 2014/87, che non viene né sostituita né integrata dalla successiva. Infatti vengono sradicati in ottemperanza, come spiegato, al Piano silletti bis, che si rifà (andando a ritroso), al DM del 19 giugno che a sua volta si rifà alla decisione di esecuzione del 18 maggio. L’emendamento di Blasi fa riferimento anche alle “successive e integrative”, ma la decisione di esecuzione in vigore, sembra non configurarsi né come sostitutiva né come integrativa di quella citata dall’emendamento Blasi, perché non viene esplicitamente detto che lo è.
Insomma: se nessun ulivo viene sradicato per la decisione 2014/87 e se per gli ulivi sradicati a causa della decisione 2014/87 (cioè nessuno) vale il divieto a costruire per 15 anni, significa che per gli ulivi sradicati in ottemperanza ad altre decisioni, non vale il divieto di edificabilità?
Secondo l’avvocato Pesce, a cui abbiamo sottoposto i nostri dubbi, ci sono ampie possibilità che sia così.
Cioè che sia un cavillo nel cavillo che apre le porte all’edificazione.
4. Gli ulivi sono tutelati dalla legge dello Stato 144 del 1951, che consente che siano sradicati solo se si prova che sono da tempo improduttivi. Se dunque si chiede lo sradicamento, non per la xylella, né ottemperando alla decisione di esecuione europea, ma specificando, con una perizia, che sono improduttivi da tempo e che si chiede l’espianto ai sensi della 144/51, si può poi edificare? Un altro appiglio, questo, reso possibile dall’emendamento Blasi.
L’EMENDAMENTO SALVA TAP
5) L’emendamento di Blasi inserisce un passaggio che prima non c’era, sulle opere di “pubblica utilità”. Ovvero: non si può edificare sui terreni dove siano stati sradicati gli ulivi per effetto della xylella e per ottemperare alla decisione 2014/87, a meno che non si tratti della “realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente”.
Ora: il passaggio di Tap, il gasdotto sbarcherà a San Foca (marina di Melendugno), portando il gas dall’Azerbajgian in Europa, corrisponde a tali caratteristiche. E’ un’opera di pubblica utilità che, per salvaguardare l’ambiente e la salute delle persone, si può fare (dice il Ministero) lì e solo lì. Per la sua realizzazione è previsto lo sradicamento di 1900 ulivi, che, in base alla legge dello Stato attualmente in vigore (numero 144/51), ma di fatto inapplicata in Puglia perché siamo in emergenza, si sarebbero dovuti reimpiantare, e si sarebbe dovuto dare ai proprietari un indennizzo in base al valore di mercato degli uliveti espropriati.
Ma grazie alla matassa di leggi creata da Vendola e alla matassa che Blasi rischia ulteriormente di annodare, non solo quegli ulivi potranno essere sradicati a spese dello Stato ma, siccome c’è la xylella, ai proprietari non spetta alcun indennizzo. Perché vanno sradicati e basta. Sono considerati morti.
Tap sta comunque proponendo ai proprietari un indennizzo di 300 euro ad albero con diametro superiore a 30 cm. Alberi che, sul mercato, erano venduti a più del doppio.
Nei ricorsi presentati dall’avvocato Pesce su cui si esprimerà nel merito a breve il Tar, si obietta anche questo: l’obbligo a sradicare configura di fatto un esproprio da parte dello Stato per “pubblica utilità”, cioè per impedire, a beneficio della collettività, che il batterio si propaghi.
Dunque, se gli sradicamenti si devono configurare come veri e propri espropri statali per i quali si ha diritto ad un indennizzo, non ad un semplice rimborso delle spese sostenute (per lo sradicamento), come previsto oggi.
CHE COSA SI DEVE FARE:
A) Il presidente Emiliano aveva promesso che avrebbe modificato la legge 41/2014. Ma la bozza di modifica proposta da Blasi è migliorabile.
A questo punto ancor più cogente diventa, come ha suggerito il giudice Roberto Tanisi (CLICCA QUI) nel corso della presentazione di “Xylella report” a Taviano (Le) avviare un’azione popolare a difesa del bene comune rappresentato dal paesaggio costituito dagli uliveti secolari e millenari, unica foresta e polmone verde di Puglia.
Sarebbe bello che il consigliere Blasi se ne facesse motore.
B) Per impedire ogni speculazione è necessario inoltre che sia modificato drasticamente l’articolo 1 della legge 41 del 2014 e trasformarlo come quello della legge che impedisce di edificare se vengono incendiati gli alberi, ossia: se si sradica un ulivo, lì non si può costruire per 15 anni. Senza eccezione alcuna. Punto e basta. Non serve specificare nulla di più, neanche sulle opere di pubblica utilità perché, se tali sono (e tale è Tap), per garantirne la realizzazione si agirà anche in deroga a questa e ad altre leggi.
Questo dovrebbe essere il testo dell’emendamento:
“Inedificabilità assoluta sui terreni inclusi nelle aree infetta, cuscinetto e tampone, definite in base alla direttiva Ue 29/2000 e interessati dallo sradicamento degli ulivi”.
C) E’ necessario modificare la legge sugli ulivi monumentali (CLICCA QUI) ed eliminare l’emendamento inserito nel 2013 che rende possibile edificare sui terreni, anche se ci sono alberi monumentali (che si possono quindi sradicare, spostare, vendere) che insistono su piani regolatori approvati prima del 2007 (data di approvazione della legge).
Insomma: consigliere Blasi, se vuole trasformare la tutela dell’ambiente in driver economico, il modo c’è: facendo tabula rasa. Come disse Michele Emiliano: azzeriamo tutto (CLICCA QUI PER RIASCOLTARE LE DICHIARAZIONI DI EMILIANO IN CAMPAGNA ELETTORALE). Lasciamo in piedi solo gli ulivi, tutti.
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[…] Da allora abbiamo puntualmente denunciato le manovre di avvicinamento verso il perfezionamento della… […]
[…] Avevamo fatto un appello al Consigliere Blasi, perché lo modificasse in senso restrittivo. Cosa che… […]