di Marilù Mastrogiovanni
Non sono state rispettate le procedure previste dalla legge per le analisi in contraddittorio.
Così il Consiglio di Stato (ordinanza 478/2016, sezione Terza, deposito 11 febbraio) sospende lo sradicamento degli ulivi per dieci proprietari di Torchiarolo (Brindisi), difesi dall’avvocato Mariano Alterio, il cui ricorso era stato rigettato dal Tar.
Il Tar deciderà ora il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia europea, chiesto contestualmente dai ricorrenti.
La probabilità che venga riconosciuto il rinvio pregiudiziale è molto alta, dal momento che il Consiglio di Stato, come prima motivazione, richiama proprio altri tre rinvii, già concessi (ordinanza 778-779-789) e citati a loro supporto dai ricorrenti, nei diversi motivi aggiunti.
Come già anticipato un anno fa sul nostro libro Xylella Report (CLICCA QUI) e come provato successivamente con l’eclatante denuncia (CLICCA QUI) sulle analisi a Oria (Br), il massimo organo della giustizia amministrativa apre uno squarcio su altri aspetti controversi dell’emergenza xylella:
la modalità di esecuzione delle analisi (CLICCA QUI),
la loro attendibilità e la correttezza delle procedure adottate (CLICCA QUI),
Alla richiesta di sospensiva s’erano opposti, come in tutti gli altri casi, la Regione Puglia, la presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle Politiche agricole, la Protezione civile, il Commissario straordinario per l’emergenza xylella.
Spiega poi, il massimo organo della giustizia amministrativa, che “i proprietari, comunque, non sono stati informati che sui loro fondi si sono svolte verifiche e prelievi sulle piante senza contraddittorio e che con note, pervenute al Servizio regionale da alcuni mesi, il SELGE aveva comunicato gli esiti positivi su materiale vegetale prelevato in agro di Trepuzzi (LE)”;
“nessuno degli interessati conosce le modalità di catalogazione e conservazione del materiale vegetale analizzato”;
“il sistema di individuazione delle piante da eliminare, con riferimento alle coordinate geografiche, non consente la effettiva corretta eseguibilità dell’ordine in giorni 10, in quanto sul terreno risulta incerta l’individuazione concreta delle piante in questione, anche in considerazione del fatto che nel contesto lavorativo degli olivicoltori non c’è familiarità con gli strumenti che calcolano le coordinate geografiche, ma con altri tipi di strumenti o di regole di misurazione”;
“l’ordine non risulta eseguibile nel tempo accordato in quanto è troppo ridotto rispetto al tempo effettivamente necessario per l’intera operazione di eradicazione , come evidenziato dai primi interventi di tale genere, in situazioni note al Servizio Agricoltura”.
Infine, dice il Consiglio di Stato, “alcune censure dedotte dagli appellanti (sulla irrogazione delle contestate misure fitosanitarie in mancata di univoci risultati delle analisi sugli agenti patogeni responsabili della diffusione della malattia in questione) corrispondono ad osservazioni poste a fondamento della ordinanza 28.12.2015, con cui il GIP presso il Tribunale di Lecce ha disposto la convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dalla Procura della Repubblica di Lecce di tutte le piante di ulivo oggetto dell’ordine di estirpazione e taglio in esecuzione del Piano del Commissario straordinario e del DM 19.5.2015” (CLICCA QUI)
12 febbraio 2016